Il Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce l’obbligo della presenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in tutte le aziende con almeno un dipendente.
Tuttavia, le imprese hanno la possibilità di optare per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), previsto dalla normativa, nel caso in cui nessun lavoratore desideri assumere tale ruolo.
L’Organismo Paritetico OP Italia offre alle imprese che non hanno ancora nominato un RLS la possibilità di avvalersi del servizio RLST. Il RLST, come definito dall’articolo 47, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, svolge le stesse funzioni del RLS. Egli rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, contribuendo alla realizzazione di una vera prevenzione dei rischi, come stabilito dall’articolo 48 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
La scelta di nominare un RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) porta diversi benefici sia per l’impresa che per i suoi dipendenti:
Nel contesto del diritto del lavoro italiano, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST) è una figura, eletta o designata all’interno di un’azienda, incaricata di rappresentare i dipendenti per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul posto di lavoro.
L’RLST, come specificato nell’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 81/2008, assume le responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per tutte le aziende o le unità produttive del territorio o del settore di competenza in cui non sia stato eletto o designato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Le modalità di elezione o designazione del RLST sono stabilite dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, conclusi dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che sono più rappresentative a livello nazionale.
Il suo obiettivo principale è contribuire all’effettiva prevenzione dei rischi sul lavoro.
Il Decreto Legislativo n. 81/2008 specifica che le modalità per l’elezione o la designazione del RLST sono definite dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che sono comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
È importante notare che il ruolo di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative, come indicato nell’articolo 48, comma 8 del Decreto Legislativo n. 81/2008, e con la nomina a Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Conformemente al Decreto Legislativo n. 81/2008, il RLST ha il diritto di ricevere una formazione specifica in materia di salute e sicurezza riguardante i rischi specifici presenti nei contesti in cui svolge il suo ruolo rappresentativo. Tale formazione mira a garantire al RLST competenze adeguate sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono definiti attraverso la contrattazione collettiva, che prevede un percorso formativo iniziale di almeno 64 ore, da completare entro tre mesi dalla data di elezione o designazione, e un aggiornamento annuale di 8 ore.
Il costo del servizio OP è consultabile scaricando il documento riepilogativo.